{"id":88,"date":"2023-05-14T18:40:05","date_gmt":"2023-05-14T18:40:05","guid":{"rendered":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/?page_id=88"},"modified":"2023-05-14T18:40:05","modified_gmt":"2023-05-14T18:40:05","slug":"esame-di-stato-e-praticantato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/?page_id=88","title":{"rendered":"Esame di Stato e Praticantato"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Per potersi iscrivere al collegio dei Periti Agrari \u00e8 necessario sostenere l\u2019esame di stato. Annualmente il Ministero dell\u2019Istruzione comunica le date relative alle sessioni di esame.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Norma Vigente<\/strong><strong>REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE E DELL\u2019ATTIVITA\u2019 TECNICO AGRICOLA SUBORDINATA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong><em>(L.21 Febbraio 1991 n.54 \u2013 art.10 paragrafo 2)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong><em>Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari nella seduta del 14 aprile 1992<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Registro dei praticanti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Presso ogni collegio provinciale \u00e8; istituito un registro dei praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di cui all\u2019articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, svolgono la pratica prevista come condizione per l\u2019ammissione all\u2019esame di abilitazione all\u2019esercizio della professione di perito agrario. Nel registro deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza ed il domicilio del praticante, la data di conseguimento del diploma, nonch\u00e9 il cognome, il nome, i dati di iscrizione all\u2019albo, l\u2019indirizzo dello studio del professionista presso il quale si effettua la pratica e la data di inizio della pratica. Sul registro \u00e8 riportata ogni notizia relativa al praticante e allo svolgimento della pratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 2<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Iscrizione nel registro dei praticanti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, redatta in carta legale, va rivolta al collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica ed \u00e8 corredata dei seguenti documenti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"centrato wp-block-list\">\n<li>certificato di nascita;<\/li>\n\n\n\n<li>certificato di residenza;<\/li>\n\n\n\n<li>certificato di cittadinanza;<\/li>\n\n\n\n<li>certificato di godimento dei diritti civili;<\/li>\n\n\n\n<li>certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;<\/li>\n\n\n\n<li>copia autentica del titolo di studio di cui all\u2019articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54;<\/li>\n\n\n\n<li>dichiarazione del professionista, diretta al collegio provinciale, nella quale lo stesso dichiara di ammettere il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica, assumendosi la responsabilit\u00e0 professionale di impartire al praticante adeguata istruzione professionale anche sotto il profilo deontologico, di produrre le dichiarazioni previste nei successivi articoli e di comunicare ogni evento che incida sulla effettivit\u00e0 e regolarit\u00e0 dello svolgimento della pratica.La dichiarazione deve essere di data non anteriore a quindici giorni rispetto alla data della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti; in essa il professionista deve indicare il numero dei praticanti che frequentano lo studio e&nbsp;la data di inizio della pratica.<\/li>\n\n\n\n<li>ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel registro nella misura determinata dal collegio provinciale ai sensi dell\u2019art.7 del D.d.l. 23 novembre 1944 n.382.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere in regola con le prescrizioni sul bollo. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve indicare i documenti di cui \u00e8 corredata e contenere esplicita dichiarazione di conoscenza e delle norme che regolano la pratica e di impegno alla loro osservanza. Al richiedente l\u2019iscrizione \u00e8 rilasciata ricevuta di presentazione. Si pu\u00f2 essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo collegio provinciale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 3<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Delibera sulla domanda di iscrizione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio provinciale delibera sulla domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione e se la domanda risulta corretta e regolare e ricorrono tutte le condizioni, dispone l\u2019iscrizione del richiedente nel registro dei praticanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il biennio previsto dalla legge decorre dalla data di inizio della pratica risultante dalla dichiarazione del professionista allegata alla domanda di iscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La domanda che risulti incompleta o irregolare \u00e8 dichiarata inammissibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Dei provvedimenti adottati \u00e8 data comunicazione all\u2019interessato ed al professionista entro quindici giorni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 4<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Luogo di svolgimento della pratica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il richiedente l\u2019iscrizione \u00e8 ammesso a svolgere la pratica presso lo studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza se ci\u00f2 non pregiudichi la effettivit\u00e0 e la regolarit\u00e0 della pratica stessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">In tal caso la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti va comunicata, nel termine di cui al quarto comma dell\u2019articolo precedente, anche al collegio di detta provincia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 5<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Cambiamento del professionista<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il praticante che cessi la pratica presso un professionista e la prosegua presso altro professionista deve dare comunicazione scritta la collegio provinciale entro trenta giorni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La comunicazione deve essere corredata:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"centrato wp-block-list\">\n<li>da dichiarazione del professionista presso il quale veniva svolta la pratica contenente la data di cessazione della stessa;<\/li>\n\n\n\n<li>dalla dichiarazione di cui alla lettera g) dell\u2019articolo 2 del professionista presso il quale viene proseguita la pratica;<\/li>\n\n\n\n<li>dalla dichiarazione e dalla relazione previste al secondo comma dell\u2019articolo 7.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Qualora il cambiamento sia conseguente al decesso del professionista, la dichiarazione di cui al punto a), \u00e8 sostituita dal certificato di morte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 6<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Trasferimento di residenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">In caso di trasferimento di residenza il praticante, per non perdere il periodo di pratica maturato, deve presentare domanda di iscrizione nel registro tenuto dal collegio della provincia in cui si \u00e8 trasferito, entro trenta giorni dal trasferimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La domanda deve essere corredata dal certificato della nuova residenza e da attestazione del collegio provinciale di provenienza relativa allo stato della pratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio di provenienza deve trasferire al collegio di nuova residenza del praticante, contemporaneamente al rilascio della attestazione di cui al precedente comma, il fascicolo relativo al praticante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio di provenienza rimette a quello di destinazione una quota della tassa di iscrizione prevista alla lettera h) dell\u2019articolo 2 in misura proporzionale al tempo di pratica ancora da espletare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il praticante \u00e8 iscritto con l\u2019anzianit\u00e0 gi\u00e0 maturata e la delibera del collegio provinciale \u00e8 assunta e comunicata nei termini e con le modalit\u00e0 previsti dall\u2019articolo 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 7<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Svolgimento della pratica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La pratica deve essere effettiva e continuativa; essa importa la frequenza regolare dello studio da parte del praticante e deve consentire l\u2019apprendimento teorico e pratico idoneo a sostenere l\u2019esame di abilitazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Al compimento di ogni semestre della pratica e in caso di passaggio a studio di altro professionista, il praticante deve presentare al collegio provinciale, entro trenta giorni, la seguente documentazione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"centrato wp-block-list\">\n<li>dichiarazione del professionista attestante la frequenza regolare dello studio;<\/li>\n\n\n\n<li>relazione dettagliata delle principali attivit\u00e0 svolte dal praticante nel periodo trascorso e sulle pratiche da lui frequentate o alle quali ha collaborato. La relazione \u00e8 controfirmata dal professionista e contiene un giudizio di questi sulla maturit\u00e0 e sul grado di apprendimento dimostrato dal praticante sia sotto il profilo tecnico che deontologico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Nel caso di decesso del professionista, la dichiarazione di cui alla lettera a) \u00e8 sostituita dal certificato di morte; la relazione di cui alla lettera b) \u00e8 sottoscritta dal solo praticante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il termine di trenta giorni previsto al secondo comma ha carattere perentorio in caso di passaggio a studio di altro professionista. Negli altri casi, il collegio provinciale provvede a diffidare il praticante ed il professionista ad adempiere entro un termine perentorio di ulteriori sessanta giorni decorsi i quali il mancato adempimento sar\u00e0 considerato rinuncia all\u2019iscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">E\u2019 in facolt\u00e0 del collegio provinciale sottoporre il praticante a successivo colloquio per la verifica dell\u2019effettivit\u00e0 dello svolgimento delle attivit\u00e0 indicate nella relazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio provinciale, sulla base della documentazione di cui ai punti a) e b), occorrendo, all\u2019esito del colloquio, convalida il periodo di pratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Qualora il collegio ravvisi l\u2019assoluta idoneit\u00e0 formativa della pratica svolta nel periodo, questo non \u00e8 computato ai fini del compimento del biennio. Di tale motivata decisione deve essere data comunicazione al praticante ed al professionista entro cinque giorni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 8<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Vigilanza sulla pratica professionale. Corsi preparatori agli esami di abilitazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">I collegi provinciali vigilano sul regolare svolgimento della pratica professionale al fine di verificare che la stessa sia svolta in modo effettivo e continuativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Essi possono istituire, organizzare e gestire corsi preparatori all\u2019esame di abilitazione professionale, al termine dei quali \u00e8 rilasciato al praticante attestato di regolare frequenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La frequenza dei corsi non ha valore sostitutivo dell\u2019espletamento della pratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 9<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Sospensione della pratica. Ricongiunzione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Tutti gli eventi che impediscano l\u2019effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore ad un mese devono essere comunicati tempestivamente, al collegio provinciale, dal professionista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi per conoscenza anche al praticante che intenda proseguire la pratica, deve riprendere la frequenza dello studio, rimettendo al collegio provinciale la documentazione relativa alla causa ed alla durata del periodo nel quale non si \u00e8 svolta la pratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio, a fronte di idonea documentazione, delibera la sospensione della pratica per un periodo corrispondente a quello in cui non si \u00e8 svolta la pratica e comunque non superiore a quattordici mesi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">I provvedimenti adottati sono comunicati al praticante ed al professionista entro cinque giorni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Al fine del raggiungimento del biennio, il periodo di pratica antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 10<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Compimento della pratica. Certificato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">A richiesta del praticante ed ai fini dell\u2019ammissione all\u2019esame di abilitazione, il collegio provinciale rilascia, in termini utili, il certificato di compimento della pratica a coloro che abbiano compiuto effettivamente il biennio entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla sessione dell\u2019esame di Stato per l\u2019abilitazione all\u2019esercizio della professione di perito agrario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il provvedimento di diniego del rilascio del certificato \u00e8 comunicato al praticante entro cinque giorni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 11<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Cancellazione dal registro dei praticanti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio provinciale delibera la cancellazione dal registro dei praticanti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"centrato wp-block-list\">\n<li>per rinuncia all\u2019iscrizione;<\/li>\n\n\n\n<li>per inosservanza dell\u2019obbligo di residenza del praticante;<\/li>\n\n\n\n<li>per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti in capo al praticante o di uno degli elementi essenziali allo svolgimento della pratica;<\/li>\n\n\n\n<li>per eventi che abbiano impedito l\u2019effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quattordici mesi;<\/li>\n\n\n\n<li>per rilascio del certificato di compiuta pratica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La deliberazione \u00e8 comunicata entro cinque giorni al praticante ed al professionista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 12<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Attivit\u00e0 tecnico agricola subordinata. Requisiti e riconoscimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Coloro che, in possesso del diploma di cui all\u2019art.1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, intendano far valere lo svolgimento di attivit\u00e0 tecnico agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici i privati, per l\u2019ammissione all\u2019esame di abilitazione all\u2019esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">La domanda deve essere corredata da dichiarazione del datore di lavoro con la quale questi attesta, sulla base delle risultanze di atti e documenti di lavoro: la natura del rapporto di lavoro, l\u2019attivit\u00e0 svolta dal dipendente, il periodo durante il quale l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 stata da lui espletata, la qualifica da lui rivestita, le mansioni e funzioni effettivamente da lui esercitate, i periodi, di durata superiore a due mesi consecutivi ciascuno, nei quali le prestazioni lavorative non sono state effettuate e le cause della mancata prestazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">L\u2019attivit\u00e0, le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente descritte relativamente a tutto il periodo del loro espletamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio provinciale pu\u00f2 richiedere al datore di lavoro o al richiedente il riconoscimento la produzione di documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella dichiarazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">L\u2019attivit\u00e0 \u00e8 riconosciuta idonea dal collegio provinciale quando risulti che essa abbia comportato effettivamente e con continuit\u00e0 l\u2019espletamento, da parte del dipendente, di mansioni e funzioni che siano proprie della qualifica o del livello di inquadramento del dipendente e che rientrino nelle materie attinenti la professione di perito agrario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Qualora non vi sia stata, da parte del dipendente, prestazione di attivit\u00e0 lavorativa per oltre due mesi consecutivi, il tempo di durata della mancata prestazione non si computa al fine della maturazione del triennio; in tal caso deve ricorrere, in capo al dipendente richiedente il riconoscimento, la condizione di avere espletato effettivamente l\u2019attivit\u00e0 per un periodo ulteriore di durata pari a quello di mancata prestazione dell\u2019attivit\u00e0 stessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano i periodi di mancata prestazione di attivit\u00e0 lavorativa per godimento delle ferie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Nel caso in cui l\u2019attivit\u00e0 sia stata svolta in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell\u2019anno, ai sensi dell\u2019articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984 n.726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984 n.863, si computano, ai fini della maturazione del triennio, i soli periodi di effettiva prestazione di attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Se l\u2019attivit\u00e0 sia stata svolta alle dipendenze di pi\u00f9 datori di lavoro, il computo del triennio si effettua sommando i periodi di svolgimento delle prestazioni alle dipendenze di ciascuno di essi. Non si possono cumulare periodi tra i quali intercorra un intervallo superiore a quattordici mesi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il collegio provinciale delibera sul riconoscimento entro trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dalla data di produzione della documentazione di cui al terzo comma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il provvedimento adottato \u00e8 comunicato all\u2019interessato entro cinque giorni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">A richiesta dell\u2019interessato, il collegio provinciale rilascia attestato dell\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 ai fini dell\u2019ammissione all\u2019esame di abilitazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 13<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Valutazione preventiva dell\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">E\u2019 in facolt\u00e0 dell\u2019interessato chiedere al collegio provinciale competente a norma dell\u2019articolo precedente di esprimersi preventivamente sull\u2019idoneit\u00e0 di attivit\u00e0 subordinata svolta o in corso di svolgimento o che si intende intraprendere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 14<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Cumulo tra pratica ed attivit\u00e0 tecnico agricola subordinata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Ai fini del raggiungimento dei periodi previsti dalla legge per l\u2019ammissione all\u2019esame di abilitazione, possono farsi valere periodi di pratica professionale e periodi di svolgimento di attivit\u00e0 tecnico agricola subordinata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Agli effetti del cumulo \u00e8 richiesto, in aggiunta al periodo di pratica, un periodo di attivit\u00e0 tecnico agricola subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al biennio di pratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Art. 15<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\"><strong>Direttive del collegio nazionale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Il Collegio Nazionale emana direttive per la corretta ed uniforme applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"centrato wp-block-paragraph\">Tali direttive costituiscono, per i collegi provinciali, disposizioni ai sensi dell\u2019art.8 della L.21 febbraio 1991, n.54.scarica qui il testo del&nbsp;<a href=\"https:\/\/irp-cdn.multiscreensite.com\/5f8b2637\/files\/uploaded\/REGOLAMENTO-SVOLGIMENTO-ESAMI-DI-STATO-ABILITAZIONE-LIBERA-PROFESSIONE1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l\u2019abilitazione alla libera professione<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per potersi iscrivere al collegio dei Periti Agrari \u00e8 necessario sostenere l\u2019esame di stato.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":79,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-nosidebar.php","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-88","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/88","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=88"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/88\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":89,"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/88\/revisions\/89"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/79"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=88"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/peritiagraricalabria.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=88"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}